Il D. Lgs 276/2003 (c.d. riforma Biagi) ha previsto l'applicazione della disciplina del lavoro occasionale accessorio alle prestazioni di lavoro domestico meramente occasionali rese a favore di famiglie per esigenze solo temporanee, comunque non superiori a 5.000 euro nell'anno solare con lo stesso committente.
Deve cioè trattarsi di prestazioni lavorative che, per la loro natura occasionale e accessoria, non sono riconducibili né ad un rapporto di lavoro già disciplinato dalla legge (nel caso specifico il DPR 1403 del 31/12/71), né a regolamentazioni contrattuali specifiche del settore di attività (CCNL 16/02/07).