Festività soppresse
La legge 27 maggio 1949 n. 260, riguardante disposizioni in materia di ricorrenze festive, all'art.2, determina i giorni che devono essere considerati festività nazionali:
- il 2 giugno, celebrazione della repubblica: la legge 5 marzo 1977 n.54 aveva inizialmente spostato tale celebrazione alla prima domenica di giugno; ma poi la legge 20 novembre 2000 n.336 ha ripristinato la ricorrenza del 2 giugno di ogni anno;
- tutte le domeniche;
- il primo giorno dell’anno;
- il giorno dell’Epifania: festività soppressa dalla legge 5 marzo 1977 n.54 e ripristinata con D.P.R. 28 dicembre 1985 n.792;
- il giorno della festa di S. Giuseppe: festività soppressa dalla legge 5 marzo 1977 n.54;
- il 25 aprile, anniversario della liberazione;
- il giorno di lunedì dopo Pasqua;
- il giorno dell’Ascensione: festività soppressa dalla legge 5 marzo 1977 n.54;
- il giorno del Corpus Domini: festività soppressa dalla legge 5 marzo 1977 n.54;
- il 1 maggio, festa del lavoro;
- il giorno della festa dei Santi Apostoli Pietro e Paolo: festività soppressa dalla legge 5 marzo 1977 n.54;
- il giorno dell’Assunzione della B.V. Maria (15 agosto);
- il giorno di Ognissanti (1 novembre);
- il 4 novembre, giorno dell’unità nazionale: festività spostata dalla legge 5 marzo 1977 n.54 alla prima domenica di novembre
- il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);
- il giorno di Natale (25 dicembre);
- il giorno 26 dicembre;
La legge 4 marzo 1958 n.132 istituisce una solennità civile e giornata della pace nel giorno 4 ottobre, in onore dei Santi Patroni d’Italia San Francesco d’Assisi e Santa Caterina da Siena. La ricorrenza non costituisce festività ai fini lavorativi.
La legge 5 marzo 1977 n.54 sopprime pertanto alcune festività, alcune delle quali, come già visto, sono state ripristinate, mentre altre sono state o differite, o abolite definitivamente.
In particolare, nel contratto di collaborazione domestica va riconosciuta al lavoratore solo la festività dell’unità nazionale, un tempo 4 novembre ed ora spostata alla prima domenica dello stesso mese (vedi legge 5 marzo 1977 n.54) che quindi va considerata festivo a tutti gli effetti.
Non generano invece alcun beneficio, come invece avviene in altri contratti collettivi, le rimanenti festività soppresse del 19 marzo (S. Giuseppe), dell’Ascensione, del Corpus Domini e del 29 giugno (Santi Apostoli Pietro e Paolo).