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In data 8 settembre 2020 è stato finalmente stipulato il nuovo CCNL dei lavoratori domestici.


Premesso che il contratto era oramai atteso da fin troppo tempo, il vecchio era stato stipulato nel 2007, e molti erano gli argomenti che andavano rivisti, il presente accordo ha inteso porre particolare attenzione a quelle forme di collaborazione domestica particolarmente gravose soprattutto per le responsabilità intrinseche alle attività richieste.


E’ il caso di:


Baby sitter, inquadrate nel livello BS alle quali viene riconosciuta una indennità speciale nel caso di bimbi assistiti in età prescolare (fino a 6 anni). L’indennità non è cumulativa e pertanto va pagata per ogni bimbo assistito. Decade al compimento del 6° anno del bimbo ed è assorbibile da eventuali superminimi individuali di maggior favore;


Assistenti a persone non autosufficienti, inquadrate nel livello CS o DS, ai quali pure è riconosciuta una indennità nel caso in cui le persone assistite siano più di una. Anche tale indennità è assorbibile da eventuali superminimi individuali di maggior favore;


Al lavoratore inquadrato nei livelli B,BS, CS, DS in possesso della certificazione di qualità di cui alla norma tecnica UNI 11766:2019 in corso di validità, è dovuta l’indennità mensile di cui alla tabella L. Tale indennità è assorbibile da eventuali trattamenti retributivi di maggior favore percepiti dal lavoratore Per i lavoratori conviventi inquadrati nel profilo DS tale indennità è assorbita da quella di funzione prevista dalla tabella A.


Allo scadere della validità di tale certificazione l’indennità non sarà più dovuta. E’ onere del lavoratore far pervenire al datore di lavoro la documentazione relativa.

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