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Contributi INPS


Una volta assunto il collaboratore domestico, il datore ha l’obbligo di procedere con la denuncia di assunzione: sin dall’aprile 2008 un’unica comunicazione inviata al Centro per l’Impiego competente per zona sostituiva le varie comunicazioni che in precedenza dovevano essere inviate ai diversi uffici (INPS, INAIL, Prefettura, Sportello Unico per l’immigrazione, ecc..). A partire da agosto 2010 la procedura è stata resa ancor più semplice: basta collegarsi al sito dell’INPS www.inps.it, registrarsi ed accedere all’area dedicata al lavoro domestico. Nella stessa area è possibile procedere con eventuali modifiche al rapporto di lavoro.

Con l’iscrizione all’INPS si attiva l’obbligo del versamento dei contributi.

Il contributo orario è commisurato a tre diverse fasce di retribuzione; se l'orario di lavoro presso uno stesso datore di lavoro, supera le 24 ore settimanali, il contributo, per tutte le ore retribuite, è unico (4^ fascia), indipendentemente dalla retribuzione oraria.

La retribuzione oraria convenzionale corrispondente alla IV fascia è notevolmente inferiore alle altre e di conseguenza dà luogo all'accredito di una Retribuzione Media Settimanale molto bassa e pertanto potrebbe essere penalizzante per il lavoratore ai fini pensionistici.

Ogni datore deve quindi predeterminare l'importo della paga oraria effettiva (retribuzione oraria concordata + quota oraria di tredicesima + eventuale quota oraria di vitto e alloggio) e poi individuare il contributo che corrisponde alla fascia di retribuzione e all'orario effettuato dal lavoratore.

Le relative tabelle aggiornate sono reperibili anche in questo sito nelle pagine dedicate.

Il datore può versare i contributi tramite:

  • i bollettini emessi dall’INPS
  • on line, collegandosi al sito internet www.inps.it
  • Reti Amiche (tabaccherie e Poste)

I contributi dovuti, a seguito di prima emissione dei bollettini, possono essere pagati entro 30 giorni dalla data di ricezione senza alcuna sanzione. I successivi versamenti devono essere effettuati trimestralmente dal datore di lavoro, utilizzando gli appositi bollettini di c/c postale, alle seguenti scadenze:

  • Dal 1° al 10 aprile - Versamento valido per il 1° trimestre
  • Dal 1° al 10 luglio - Versamento valido per il 2° trimestre
  • Dal 1° al 10 ottobre - Versamento valido per il 3° trimestre
  • Dal 1° al 10 gennaio dell'anno successivo - Versamento valido per il 4° trimestre

Il numero dei contributi settimanali da accreditare al lavoratore domestico è pari a quello delle settimane lavorate per le quali risulti versata o dovuta una contribuzione media corrispondente ad un minimo di 12 ore lavorative

La Legge 638 dell'11/11/1983 all'art. 6 ha variato in 24 il numero minimo delle ore lavorative con decorrenza 1.1.1984

Il numero delle settimane accreditate risulterà pari al quoziente, arrotondato per eccesso, che si ottiene dividendo il totale delle ore lavorate nel trimestre per 24.

Es. ore lavorate 295: 24 = 12,29 arrotondato per eccesso a 13

Es. ore lavorate 170: 24 = 7,08 arrotondate per eccesso a 8. I contributi determinati in base a questi criteri daranno il numero delle settimane da accreditare risalendo a ritroso, nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata

compresa nel trimestre solare.

Sull' Estratto Contributivo tali settimane vengono indicate con:

  • la lettera A (accreditate), numero delle settimane accreditate risalendo a ritroso nel tempo, a decorrere dall'ultima settimana lavorata compresa nel trimestre solare;
  • la lettera L (lavorate) segnala le settimane in cui, pur essendoci retribuzione, non si raggiungono le 24 ore;
  • lo spazio vuoto sta ad indicare la mancanza di prestazione.
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