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TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

“In ogni caso di cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore ha diritto a un trattamento di fine rapporto (T.F.R.) determinato, a norma della legge 29 maggio 1982 n.297, sull’ammontare delle retribuzioni percepite nell’anno, comprensive del valore convenzionale di vitto e alloggio: il totale è diviso per 13,5.”

Questa la norma così come prevista all’art. 39 del CCNL 13/02/2007.

Come sempre accade le interpretazioni sono le più disparate ed è però necessario stabilire come bisogna calcolare la quota da accantonare ogni mese: per alcuni dubbi ci soccorre certamente l’art. 2120 del codice civile, per altri la disputa è tuttora aperta ed è però necessario prendere posizione se vogliamo emettere una busta paga.

A ben guardare il legislatore con l’art. 2120 c.c., con l’istituzione del trattamento di fine rapporto, ha inteso anche fissare un tetto massimo degli accantonamenti, infatti la norma integrale recita così: “Tale trattamento si calcola sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni.”

Bene, abbiamo quindi stabilito quale sia il tetto massimo ed abbiamo appurato che il diritto al TFR matura se si lavora almeno 15 giorni nel mese (e cioè almeno il 50% dell’orario mensile concordato).

Ma su cosa si calcola il TFR ? cosa intende il legislatore quando dice “…l’importo della retribuzione dovuta per l’anno ….” ?

Anche in questo caso l’art. 2120 c.c. ci viene in soccorso quando al secondo comma recita: “Salvo diversa previsione dei contratti collettivi la retribuzione annua, ai fini del comma precedente, comprende tutte le somme, compreso l'equivalente delle prestazioni in natura, corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.”


Esistono oggi due correnti di pensiero circa l’interpretazione delle norme sopra descritte; entrambe partono dalla constatazione che entra nel conteggio delle competenze per TFR tutto ciò che viene erogato, in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e non per rimborso spese.

La prima corrente di pensiero, partendo dalla considerazione appena fatta, una volta verificata la maturazione del diritto (prestazione eseguita per almeno il 50% dell’orario concordato), accantona una quota pari a quanto concordato in contratto (diviso per 13,5). La seconda corrente di pensiero, invece, una volta verificata la maturazione del diritto, calcola di volta in volta, sulla singola busta paga, il valore da accantonare.

Il nostro software ha scelto la seconda soluzione per due motivi:

  • Se è vero che in condizioni di normale svolgimento del lavoro, trascorsi 12 mesi, le due soluzioni non dovrebbero dare differenze di rilievo, è anche vero che in caso di interruzione del rapporto dopo pochi mesi le eventuali differenze potrebbero essere oggetto di contestazione;
  • Nel caso limite (che però si verifica anche con una certa frequenza) di prestazione eseguita solo per 16 giorni nel mese, si matura il diritto all’accantonamento del TFR ma le quote accantonate con le due diverse correnti di pensiero risultano profondamente diverse negli importi.

Nel caso però di infortunio, gravidanza o puerperio in cui il dipendente non percepisce stipendio ma ha comunque diritto alla maturazione del TFR (vedi a tal proposito Cass. 5 marzo 2003 n. 3261), risulterà necessario avvalersi dei valori medi contrattuali per la quantificazione del rateo a maturare.




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